Esenzione Iva solo per operazione e responsabilità direttamente imputabili

Pubblicato il 12 dicembre 2009 In una risoluzione agenziale, la 283 dell’11 dicembre 2009, le Entrate sostengono che i diversi (e genericamente rappresentati) servizi – che l’istante dovrà comunque differenziare, sulla base del loro contenuto specifico e delle loro finalità - resi da una società verso istituti bancari, possono non essere assoggettati ad Iva solo se la società effettua direttamente le operazioni verso l’utilizzatore finale ed è responsabile della correttezza della loro esecuzione.
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