L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 16 febbraio 2007, chiarisce che le somme erogate per gli incentivi all’esodo in relazione ai rapporti di lavoro cessati dopo il 4 luglio 2006 beneficiano dello sconto fiscale solo se prima di quella data è intervenuto un atto o un accordo che individua un termine per accettare il piano aziendale. La circolare in oggetto interviene a spiegare le novità introdotte dal Dl 223/06, convertito con la legge 248 del 2006 (decreto Visco-Bersani), che ha cercato di rimuovere i profili di incompatibilità degli incentivi all’esodo con la normativa comunitaria, evidenziati con la sentenza C-207/04 della Corte di giustizia UE.
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