Esodo, tutti alla pari

Pubblicato il 03 giugno 2008 La Commissione tributaria della Regione Piemonte – sentenza n. 6/24/08 – ha invalidato una norma interna, l’articolo 19, comma 4-bis, del dlgs n. 917/1986, ritenuta lesiva della direttiva Ue n. 76/207/CEE, stabilendo che non vi può essere alcuna distinzione di sesso nella tassazione dell’incentivo all’esodo corrisposto ai lavoratori dipendenti per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a seguito di piani di riorganizzazione aziendale. Come conseguenza, ai lavoratori di sesso maschile e di età compresa tra i 50 e i 55 anni al momento della cessazione anticipata del rapporto si apre la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione del 50% delle imposte versate sulle somme incassate a titolo di incentivo all’esodo durante la vigenza di quella norma (abrogata già nel 2006 dall’articolo 36, comma 23, del dl 223/2006, c.d. “Visco-Bersani”, ma resa ancora applicabile proprio alle indennità corrisposte per incentivo all’esodo relative ai rapporti di lavoro cessati prima dell’abrogazione e alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi con data certa anche se anteriori al 4 luglio 2006, giorno di entrata in vigore del dl succitato).
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