Agricoli. Nuovi prospetti per l'esonero contributivo

Pubblicato il 20 agosto 2020

Dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti di Stato

Pertanto - specifica l’INPS nel messaggio n. 3115 del 17 agosto 2020 - ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario acquisire la visura dal Registro nazionale aiuti di Stato.  

L’Istituto comunica che sono state ultimate le attività di registrazione degli aiuti de minimis concessi negli anni precedenti a quello in corso e che sono stati rielaborati i prospetti “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” con il riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo.  

I contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del messaggio qui in commento (17 agosto). Nel caso in cui il contribuente abbia già pagato la prima rata per l’anno 2020 per l’importo al lordo dell’esonero, le somme eccedenti l’importo ricalcolato della prima rata saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive, relative alla medesima emissione. Per le istanze di esonero non ancora definite sono tuttora in corso le attività per l’acquisizione dei codici che certificano l’avvenuto controllo dei massimali: massimale “de minimis per gli aiuti nel settore agricoltura dal Registro del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e visure “aiuti” e “de minimis“ dal Registro nazionale aiuti di Stato.  

I citati codici devono essere indicati nei provvedimenti di concessione.  

Ultimate le attività di controllo, le istanze di esonero verranno automaticamente definite e i richiedenti riceveranno una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenzialeAutonomi in Agricoltura” per verificare l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo dei controlli, il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” sarà rielaborato con il riconoscimento dell’esonero contributivo.  

I contribuenti dovranno provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza.  

L'INPS evidenzia che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha sancito l’innalzamento della soglia individuale de minimis a 25.000 euro. 

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