Esonero contributivo non per lo stesso datore

Pubblicato il 19 aprile 2016

A seguito di quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2016, ha ritenuto che anche l’esonero contributivo 2016, così come quello del 2015, sia precluso solo qualora il datore di lavoro assuma lo stesso lavoratore per il quale abbia già fruito dell’esonero contributivo (non importa se riferito al 2015 o al 2016), pur rispettando le altre condizioni di legge, o ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.

Per la Fondazione, l’esonero può essere, invece, legittimamente fruito nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già consentito di fruire dell’esonero contributivo ad un diverso datore di lavoro.

Evidenzia, infatti, il parere n. 2/2016, che la posizione dell’INPS in merito è la stessa per tutte e due le annualità ed è illustrata nelle circolari n. 17/2015 e n. 57/2016, anche se, in effetti, in quest’ultima l’Istituto si è espresso in modo più articolato rispetto a quella dello scorso anno.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Enti di sviluppo industriale. Errata corrige

26/08/2025

Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

26/08/2025

Consob, nuovi obblighi informativi per i fornitori di crowdfunding

26/08/2025

ATP in materia di previdenza e assistenza: novità D.L. 117/2025

26/08/2025

Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione

26/08/2025

Scissione con scorporo e neutralità fiscale: condizioni

26/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy