Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Pubblicato il 15 maggio 2017

La Legge di bilancio 2017, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Successivamente è riconosciuto un esonero:

L'esonero spetta anche ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Con circolare dell’11 maggio 2017, l’INPS ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero in questione, soffermandosi su:

Ammissione al beneficio

Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali – dopo aver effettuato l’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo, accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:

Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà telematicamente l’avvenuta ammissione al beneficio.

La circolare n. 85/2017 specifica, infine, che nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà anche indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante mentre, in caso di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy