Esonero contributivo per i coltivatori diretti, applicazione del regime de minimis

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Con circolare n. 32 del 22 febbraio 2018 l’INPS ha fornito i chiarimenti relativi all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.

Si rammenta che, ai sensi della Legge di Bilancio 2017 i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali hanno diritto ad un esonero contributivo che ha ad oggetto la quota per l’IVS ed il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, Legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente entro i limiti del regime de minimis che per il settore agricolo è pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.

L’INPS ha, però, chiarito in merito che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

Quindi, qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare telematicamente una nuova istanza entro il 31 marzo 2018.

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