Esportazioni con la buona fede

Pubblicato il 22 febbraio 2008 Con la sentenza C-271/06 (Netto Supermarket), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha esteso agli scambi all’esportazione i principi enunciati nella sentenza C-409/04 (Teleos) sulla prova delle cessioni negli scambi intracomunitari. La Corte ha stabilito che non si può obbligare il fornitore, che ha agito onestamente ed ha presentato prove astrattamente idonee a giustificare il diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria, ad assolvere l’Iva, qualora le prove addotte dovessero rivelarsi false e fosse quindi ravvisabile un comportamento fraudolento del terzo acquirente. In sostanza, la suddivisione del rischio di frode tra operatori e Fisco, in relazione a raggiri posti in essere da terzi, deve essere compatibile con il principio di proporzionalità: è quindi escluso che un regime nazionale possa far ricadere l’intera responsabilità del pagamento dell’Iva sul fornitore, a fronte di una frode alla quale questi è totalmente estraneo.
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