Estromissione dei beni vietata all’unico socio

Pubblicato il 13 novembre 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 433 del 12 novembre 2008, afferma che non è ammessa l’estromissione agevolata, con imposta sostitutiva, degli immobili strumentali per le società di persone che non hanno ricostituito la pluralità dei soci entro sei mesi. All’interpello sollevato in merito l’Agenzia risponde che se al 30 aprile 2008 il procedimento di liquidazione della società ed il conseguente passaggio del suo patrimonio alla sfera imprenditoriale del socio superstite non si fosse ancora perfezionato, il soggetto giuridico esistente alla data, in quanto ancora di tipo societario, non aveva diritto all’agevolazione in oggetto. La questione è che la trasformazione della società di persone in impresa individuale presuppone che sia sciolta la preesistente Snc. Tale scioglimento non è automatico allo scadere dei 6 mesi dell’articolo 2272 del C.c. ma necessita di un atto espresso.
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