Estromissione senza vincolo di pagamento

Pubblicato il 31 marzo 2009 Un contribuente ha chiesto al Fisco se sia possibile effettuare il ravvedimento operoso per l’omesso pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva stabilita per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, ai sensi della legge Finanziaria 2008. Secondo tale norma, l’imposta sostitutiva doveva essere versata, nella misura del 40%, entro i termini di presentazione di Unico 2008, mentre la restante parte andava divisa in due rate da versare, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009. L’agenzia delle Entrate, con il recente documento di prassi n. 82/E, conferma quanto già anticipato nella risoluzione n. 362/E/2008 e nella circolare n. 11/E/2009 sulla rivalutazione degli immobili. Dato che la disposizione di legge non prevede espressamente che l’operazione si perfezioni con il pagamento della prima rata, anche per l’estromissione del bene immobile dell’imprenditore individuale vale il principio che l’omesso pagamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’istituto. Pertanto, il contribuente può avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso per sanare le proprie omissioni, mentre, a loro volta, gli uffici potranno iscrivere a ruolo gli importi non versati. Appare così superato l’indirizzo fornito con la circolare n. 39/E/2008, nella quale era stato ribadito che l’estromissione si intendeva perfezionata con il pagamento della prima rata della sostitutiva. Analogamente, l’Agenzia deve rivedere anche gli istituti della rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni, per i quali in mancanza di chiare indicazioni era stato precisato che si perfezionavano con il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. In caso, poi, di omissione dell’indicazione in Unico della scelta di avvalersi dell’estromissione (manca la compilazione del quadro RQ), l’omessa segnalazione può essere sanata nel termine breve dei 90 giorni (art.7 del Dpr 322/1998). Non è utilizzabile, invece, il termine ampio previsto dal comma 8, dell’articolo 2, dello stesso Dpr, che consente la rettifica entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
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