Eventi sismici del Centro Italia, prorogata ancora la sospensione dei versamenti

Pubblicato il 20 ottobre 2017

La sospensione, fino al 30 ottobre 2017 (in unica soluzione, ovvero in un massimo di 18 rate di pari importo dal mese di ottobre 2017), dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) disposta dall'articolo 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016, è stata modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del Decreto legge n. 148/2017 (GU n. 242 del 16 ottobre 2017).

Proroga al 31 maggio 2018

Pertanto, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Il messaggio INPS n. 4080 del 19 ottobre 2017, rammenta che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.

Piani di rateazione

Con specifico riguardo ai versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data dell’evento sismico, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2017 riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.

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