Fallimenti, accordi blindati

Pubblicato il 28 maggio 2006

Con il nuovo articolo 160 della legge fallimentare il debitore non ha più vincoli nel concludere gli accordi con il creditore. Così, con la riforma del diritto concorsuale, non sono più previste garanzie per i creditori né misure minime di pagamento: questi possono solo sperare che l’esito del concordato sia loro favorevole, poiché non hanno più la possibilità di invocare la risoluzione del concordato a seguito di un esito meno favorevole di quanto avevano previsto.  

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