L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 4 ottobre 2004, ha precisato che, nel caso in cui il fallimento si chiuda per compiuta ripartizione finale dell'attivo o per insufficienza dell'attivo stesso, non è configurabile alcun residuo attivo da restituire al soggetto fallito. Il Fisco ribadisce, inoltre, che la chiusura della procedura di fallimento e il ritorno in bonis non determinano il sorgere di una nuova impresa, ma semplicemente la continuazione della precedente assoggettata alla procedura. Pertanto, non si verificherebbe alcun presupposto per la tassazione dei beni al momento del ritorno in bonis, ipotesi che potrebbe scaturire, invece, all'atto della successiva cessione dei medesimi da parte dell'imprenditore.
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