Fallimenti, sentenza con registro ordinario

Pubblicato il 18 dicembre 2008 L’agenzia delle Entrate risponde con la risoluzione 479 del 17 dicembre 2008 ad un interpello avanzato da una banca in merito all’imposta di registro dovuta per una sentenza che decide sull’opposizione allo stato passivo di un fallimento. L’Agenzia spiega che la pronuncia in oggetto, rientrando nell’ambito dell’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sconta l’imposta di registro con aliquota dell’1% (articolo 37 del Dpr 131/86) sulla base imponibile rappresentata dall’intero importo del credito ammesso al passivo. Inoltre, viene chiarito che la stessa cosa vale nel caso in cui il credito derivi da un finanziamento a medio-lungo termine concesso da una banca alla società, poi fallita, mediante contratto assoggettato ad imposta sostitutiva ex Dpr 601/73. Dunque, viene respinta la tesi della banca che prospettava l’assoggettamento della sentenza di opposizione al regime dell’imposta sostitutiva.
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