Falliti, più chance per rientrare

Pubblicato il 28 febbraio 2008 Gli imprenditori falliti in epoca anteriore alla riforma del 2006 riacquistano le capacità personali e civili automaticamente con la chiusura della procedura concorsuale. E’ il principio di diritto affermato dalla sentenza 39 di ieri, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare (rd 267/42), nel testo che vigeva prima della riforma operata dal dlgs 5/2006. Recita la Corte che “Le disposizioni censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò, connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento e, in particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti, violano l’art. 3 Cost. sotto diversi profili.”. Che sono: equiparare situazioni diverse prevedendo generali incapacità personali in modo automatico, indipendentemente dalle specifiche cause del dissesto; stabilire che tali incapacità permangono oltre la chiusura del fallimento. Tali disposizioni, cioè, assumono “carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela”.
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