Fatture false, niente reato per un servizio non fruito

Pubblicato il 24 gennaio 2009

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3203 del 23 gennaio 2009, ha accolto il ricorso di un noto stilista accusato di fatture false e dichiarazione fraudolenta per aver fatturato con la società una locazione di cui lui aveva usufruito personalmente. Vengono, dunque, ristrette le ipotesi di punibilità per il reato di fatture false, rimanendo, comunque, il rischio di una condanna per dichiarazione fraudolenta anche se, in questo caso, il d.lgs. 74 del 2000 prevede un'altra soglia di punibilità. Secondo la Cassazione, affinché la fattura sia falsa questa deve essere inesistente in tutti i sensi. Nel caso di specie, le cose erano andate diversamente in quanto la locazione era stata fatta e quindi l'operazione, anche se riferita a un soggetto estraneo alla società, era di fatto vera. I giudici precisano, infatti, che “la nozione di operazione soggettivamente fittizia prevista dalla norma deve necessariamente corrispondere, per esigenze di omogeneità interpretativa, a quella che è tale oggettivamente e, cioè, all'operazione che non è realmente intercorsa fra soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura”.

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