Fideiussione "vincolata"

Pubblicato il 14 giugno 2005

La nuova legge di tutela degli acquirenti di edifici da costruire impone che all'atto di stipula del contratto preliminare il costruttore consegni all'acquirente una fideiussione a garanzia dei pagamenti effettuati e da effettuare prima del rogito notarile, perché sia garantita la loro eventuale restituzione in caso di crisi del costruttore. Il contratto è nullo se la fideiussione non viene consegnata. L'articolo 8 del nuovo dlgs recita che: "il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile". Dunque, la nuova disciplina sui fallimenti immobiliari interviene anche sul ruolo del notaio.

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