Filiali estere con “reintegro”

Pubblicato il 25 maggio 2007

Il licenziamento di un lavoratore dipendente assunto da una succursale all’estero di un’azienda italiana, è legittimo, nei limiti previsti dalla legge italiana per la tutela del posto di lavoro, solo se la legge che regolamenta il contratto di lavoro dell’altro paese, contempla il principio della libera recedibilità delle parti. Questa legge è totalmente avversa all’ordine pubblico italiano che estromette la libertà di recesso da un rapporto lavorativo a proprio arbitrio.

La pronuncia arriva dalla Corte di Cassazione, che ha inoltre obbligato l’azienda a riassumere il dipendente, impiegato nella sede di New York. Dunque l’azienda non può opporre il diritto estero, meno protettivo in quanto non sussiste nell’ordinamento americano il recesso ingiustificato e, di conseguenza, non ha fondatezza il licenziamento illegittimo, ma sarà obbligata a riconoscere ed applicare la legislazione italiana, decisamente più garantista.

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