Finanziaria sotto tutela

Pubblicato il 09 gennaio 2007

Affinché le disposizioni delle nuova legge Finanziaria divengano pienamente operative alcuni ostacoli devono ancora essere superati. Vi sono, infatti, 29 misure che per produrre i loro effetti devono superare le barriere che vengono da Bruxelles. A tal proposito, si annoverano dieci misure introdotte dalla Legge 296/06 che per acquistare piena efficacia necessitano dell’autorizzazione della Ue. Si tratta di disposizioni di grande impatto, che spaziano dal cuneo fiscale alla gestione del Tfr da parte dell’Inps. Per altre 18 misure, invece, i commi della Finanziaria chiedono esplicitamente il rispetto degli obblighi comunitari; mentre un comma fa riferimento a una decisione concreta tra organismi nazionali e comunitari. In materia di aiuti di Stato, sono sei gli interventi della Finanziaria che sono diretti a istituite o modificare tali aiuti e che, quindi, devono passare il vaglio della Commissione Ue. La stessa Legge 296/06 infatti, richiama la procedura prescritta dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce europea. In questi casi, la misura va notificata alla Commissione che dovrà decidere sulla compatibilità del nuovo incentivo con il mercato comune. Pertanto, fino al “sì” definitivo della Commissione non saranno operativi i commi che assegnano crediti d’imposta alle imprese per le attività di ricerca e alle aziende del Mezzogiorno per acquistare beni strumentali nuovi, quelli che prevedono una serie di agevolazioni per incentivare l’utilizzo di carburanti bio e il comma che consente di attingere al Fondo dell’Albo nazionale autotrasportatori per favorire gli interventi a favore dell’autotrasporto di merci.

Anche in materia di reverse charge permangono molti dubbi circa i soggetti interessati dalla nuova disposizione. A pochi giorni dall’entrata in vigore di questo sistema di inversione contabile Iva nel settore dell’edilizia, infatti, molti operatori del comparto si chiedono se e in quale misura saranno coinvolti dalla nuova procedura. A tal proposito, si deve specificare che il reverse charge è circoscritto alle sole prestazioni di servizi resi da soggetti subappaltatori sulla base di contratti d’appalto o d’opera. Al contrario, invece, non ne saranno colpiti tutti quegli operatori che realizzano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tramite altre forme contrattuali quali per esempio le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti.

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