Finestre per i trattamenti di vecchiaia supplementari

Pubblicato il 17 maggio 2008

L’Inps nella giornata di ieri ha emesso due messaggi inerenti alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia. Nello specifico:

- con il messaggio 11137 l’Istituto spiega che le finestre di accesso disposte dalla legge 247/07 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2008 anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare, per la quale non bastano più 57 anni ma ce ne vogliono 65 (60 per le donne);

- con il messaggio 11136 l’Istituto chiarisce che anche nel caso di pensioni di vecchiaia regolate dall’articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/92 (per gli assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all’80% e per i quali l’età per la pensione di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne) ci si deve attenere alle finestre di accesso.

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