Finestre per la vecchiaia, vincolo senza eccezioni

Pubblicato il 06 febbraio 2008 L’Inps, con il messaggio n. 2970 del 2008, fornisce ulteriori chiarimenti sulle novità in tema di finestre per la pensione di vecchiaia introdotte dalla riforma del Welfare. In particolare l’Istituto si era riproposto di chiarire con il ministero del Lavoro la decorrenza delle prestazioni a date fisse anche per gli assegni di vecchiaia determinati con il calcolo contributivo. Pertanto, con il messaggio in oggetto, si spiega che il meccanismo delle finestre di accesso per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia per i lavoratori che raggiungono il requisito anagrafico dopo il 31 dicembre 2007 si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia, ossia con liquidazione retributiva, mista o contributiva. Precisate anche le decorrenze per la pensione per i beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito, dei dipendenti delle aziende che hanno aderito ai vari Fondi di solidarietà. Nello specifico, per i settori de credito ordinario, del credito cooperativo, della riscossione dei tributi erariali e dell’assicurativo, l’accesso all’assegno è subordinato al conseguimento della pensione alla data di cessazione della prestazione straordinaria.
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