Fino al 2008 l'indennizzo per cessazione di attività

Pubblicato il 09 maggio 2005 Il comma 272 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311/2004) prevede la proroga, in favore dei commercianti, dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. I commercianti in possesso dei requisiti di età e di iscrizione nella gestione presso l'Inps, dovranno presentare regolare domanda entro il 31 gennaio 2008 alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, corredata della documentazione attestante la cessazione dell'attività d'impresa. Il beneficio viene corrisposto in misura pari all'importo del trattamento minimo di pensione Inps previsto per i commercianti (per il 2005 pari ad euro 420,43).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy