Fissato il codice per gli espropri

Pubblicato il 20 giugno 2006

Con la risoluzione n. 84 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate è stato istituito un codice tributo ad hoc per il versamento dell’Iva dovuta sulla vendita dei beni espropriati al debitore irreperibile. Se il debitore è reperibile, invece, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici ordinari, adoperando il modello F24. Il codice tributo in questione è il 6501 denominato: “Iva relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis Cpc, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”. Le indicazioni fornite dalle Entrate sono utili in primo luogo quando l’esecutato è irreperibile ed è, quindi, il professionista delegato alla procedura espropriativa obbligato ad emettere la fattura e a versare l’imposta, in nome e per conto del debitore esecutato. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy