Fondi di solidarietà, cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito

Pubblicato il 12 dicembre 2018

L’articolo 1, comma 235, della Legge n. 232/2016, prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per i nuovi accessi all’assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

La norma si riferisce ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa: 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori.

Con messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018 l’INPS ha chiarito che, tenuto conto dei pareri resi dal Ministero del Lavoro, la norma in questione riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione.

Attualmente, le società/gruppi d’impresa che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire degli stanziamenti di cui alla citata Legge n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’Istituto procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in questione utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Al fine di rendere operative le nuove modalità di monitoraggio, sono in corso di implementazione le procedure automatizzate di liquidazione dell’assegno straordinario dei citati settori.

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