Fondi senza agevolazioni

Pubblicato il 05 marzo 2009 Il Tribunale di primo grado della Commissione europea, motivando che per i fondi comuni di investimento e le SICAV specializzati nella compravendita di società di piccola o media capitalizzazione quotate nei mercati regolamentati dell’Unione non può prevedersi un’agevolazione fiscale, invita il nostro Governo all’intervento di correzione dell’articolo 12 del decreto legge n. 269/2003 (poi Legge n. 326/2003), per violazione dell'articolo 87 del Trattato Ue. La sentenza, emanata in data 4 marzo 2009, nega cioè legittimità alla introduzione, a mezzo di quell’articolo, di una disciplina fiscale dedicata ai detti Organismi di investimento collettivo del risparmio. La norma incriminata dispone che il risultato della gestione di questi strumenti finanziari specializzati nell’investimento in “small cap” sia soggetto ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi d’impresa con aliquota ridotta al 5 per cento, in luogo del 12,5. Il punto è che tali agevolazioni favorirebbero oltremisura le richiamate tipologie di fondi d'investimento, determinando una indebita concorrenza con altre imprese finanziarie europee.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Società tra avvocati e soci di capitale: il CNF rimette alla Consulta

29/10/2025

Energy Release 2.0: nuovo decreto MASE 2025 con aste pubbliche e vantaggio residuo

29/10/2025

Tax Credit Librerie: domande in scadenza

29/10/2025

Commercio e turismo Cifa. Minimi

29/10/2025

Il lavoro subordinato tra familiari nell'analisi della Fondazione studi

29/10/2025

Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

29/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy