Con la circolare 28 del 4 agosto 2006 l’agenzia delle Entrate precisa gli effetti temporali dell’articolo 37, comma 50 della legge 248/06 sulle disposizioni in merito agli interessi sui tributi. In particolare si chiarisce che gli interessi maturati sui tributi rimborsati sono determinati dalla singola legge d’imposta, poiché dal 4 luglio scorso tali interessi non sono più cumulabili con quelli anatocistici contemplati dal Codice civile. Quindi la norma non incide sull’eventuale contenzioso in corso tra Fisco e contribuente in relazione al pagamento degli interessi anatocistici, poiché ha effetto solo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 223/06, cioè dal 4 luglio 2006.
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