Fusioni depurate dalle perdite

Pubblicato il 09 luglio 2007

Le disposizioni dell’art 172, comma 7, del Tuir, regolamentano il riporto delle perdite fiscali pregresse riguardanti le società partecipi di operazioni di fusione che dispongono di perdite utilizzabili per un risparmio di imposta. Condizioni necessarie per il riconoscimento delle perdite da utilizzare in riduzione del reddito della incorporate o della risultante dalla fusione, il superamento da parte della società del test di operatività ed il limite del patrimonio netto della società che ha in dote le perdite. Ai fini del test di operatività, rilevano i ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate nel conto economico e i proventi derivanti dall’attività caratteristica dell’impresa. Le grandezze che emergono dal conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, vanno confrontate con il 40% dei dati medi registrati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui venga superato il 40%, le perdite pregresse sono riportabili nelle incorporate o nella risultante della fusione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy