Ganasce immuni

Pubblicato il 15 aprile 2009 La seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza 8890 del 14 aprile 2009, nel respingere il ricorso di una contribuente in merito ad un preavviso di fermo amministrativo, ha affermato che il cittadino può contestare il fermo solo quando è stato iscritto nei pubblici registri. Il preavviso, atto solo propedeutico al fermo vero e proprio, non è impugnabile per carenza di interesse, poiché il presunto debitore finché il fermo non è iscritto nei pubblici registri può pienamente utilizzare il bene.
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