Gare, concorrenti lesi da risarcire

Pubblicato il 06 agosto 2008
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 640 del 3 luglio scorso, ha accolto un ricorso volto all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto. Relativamente alla legittimazione del ricorrente, i giudici amministrativi hanno chiarito come il termine per ricorrere decorra dalla piena conoscenza dell'aggiudicazione definitiva ed è fatta salva, in questo caso, la possibilità di far valere anche i vizi dell'aggiudicazione provvisoria. Il Tar ha poi precisato che, nel caso in cui il contratto non sia stato eseguito, l'annullamento della gara comporta la rinnovazione della stessa e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni; qualora, invece, l'amministrazione abbia proceduto alla stipulazione ed alla esecuzione del contratto, il concorrente leso, non potendo più ottenere l'annullamento della gara, ha diritto ad un risarcimento per equivalente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fino al 10% del valore dell'offerta.
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