Girate azionarie a norme invariate

Pubblicato il 24 dicembre 2008

Tra le disposizioni recuperate alla forbice della manovra estiva – che ha pensionato più di 3mila norme dietro ordine del ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli – vi è quella che regola le girate azionarie (che si riferisce alle sole azioni non dematerializzate), inserita tra le 60 graziate.

Il recupero in extremis è avvenuto tramite decreto legge n. 200 del 2008. Motivo: la norma è legata agli articoli 7 e 12 del Regio decreto del ’42. Il primo disciplina le formalità da compiere per intestare agli eredi le azioni del socio defunto (medesima disciplina applicabile anche per il decesso di socio di Srl). Il secondo dà ai funzionari di banca, oltre ai notai e agli agenti di cambio, il potere di autentica delle firme di girata; col venire meno della norma, questa prerogativa dei funzionari bancari si sarebbe estinta.

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