Giudici incerti, il legislatore può interpretare

Pubblicato il 22 giugno 2008 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162/2008, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria dell'Emilia Romagna con riguardo all'art. 1-quinquies del Dl n. 44/2005 convertito nell'art.1, comma 1 della legge 88/2005, norma di interpretazione autentica e con efficacia retroattiva che riguarda i criteri di calcolo della rendita catastale degli immobili delle aziende idroelettriche.
I giudici regionali hanno considerato come irragionevole ed ingiustificata la norma impugnata in quanto la stessa avrebbe prodotto non solo un abuso di interpretazione autentica, ma anche un danno per le aziende idroelettriche.
Secondo la Corte, tuttavia, la necessità di comporre il contrasto interpretativo in materia ha reso legittimo il ricorso del legislatore ad una norma di interpretazione autentica risultando, inoltre, non irragionevole la sua efficacia retroattiva.
Nel dettaglio, due erano gli orientamenti contrastanti in merito al calcolo della rendita catastale degli immobili di questo particolare tipo di azienda: secondo i Comuni accertatori occorreva fare riferimento anche alle turbine ed i macchinari infissi, elementi che, secondo l'altra interpretazione, non andavano invece considerati in quanto meccanicamente separabili e non facenti parte dell'immobile.
Il legislatore, con Dl n. 44/2005 convertito nell'art.1, comma 1 della legge 88/2005, era intervenuto per risolvere la controversa questione ed aveva prescritto che gli elementi costitutivi dell'azienda idroelettrica, anche se fisicamente non incorporati al suolo, dovessero comunque concorrere alla formazione della rendita catastale degli immobili. Tale norma, secondo la Corte, deve considerarsi legittima avendo eliminato ogni dubbio sulla determinazione delle rendite catastali.
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