Giustizia, spinta alla cooperazione

Pubblicato il 28 marzo 2009

Ai sensi della decisione quadro 2009/299/Gai del Consiglio europeo del 26 febbraio 2009, pubblicata sulla Guue L 081 di ieri, se l'imputato non è comparso personalmente nel corso del processo penale che sia poi terminato con una sentenza, l'autorità giudiziaria dello stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo (Mae) emesso da un giudice in un altro paese membro (di emissione), a meno che il mandato non documenti che l'imputato sia stato citato personalmente a tempo debito e quindi informato della data e del luogo del processo, oppure sia stato messo a conoscenza del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di sua mancata comparizione in giudizio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy