Guida Cndcec sull'esecuzione forzata

Pubblicato il 11 febbraio 2010

In materia di esecuzione forzata, proponiamo ancora una guida a cura della commissione “Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, alla luce delle importanti modifiche legislative – qual è la legge 3 agosto 1998, n. 302 che ha introdotto l’istituto della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare, riservandola in esclusiva ai notai - che negli ultimi anni hanno interessato il processo esecutivo, influenzandone sia la durata che la struttura. Alla pagina 5 del documento leggiamo che altre, successive, leggi di riforma del processo esecutivo – quali sono il D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005 n. 80, nonché la L. 28 dicembre 2005 n. 263 e la L. 24 febbraio 2006 n. 52 - recependo prassi virtuose, hanno profondamente innovato la materia dell’esecuzione forzata, snellendo i passaggi nodali del processo esecutivo, in particolare potenziando la figura del custode giudiziario e ampliando il novero dei soggetti delegabili per le operazioni di vendita di beni mobili e immobili pignorati. La delega è perciò estesa ad altri professionisti, ossia ad avvocati e commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo. L’estensione alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si inquadra in un più ampio fenomeno per cui nell’ultimo periodo è stata riconosciuta competenza al commercialista con l’attribuzione di adempimenti prima riservati solo ai notai (es. trasferimento di quote di S.r.l.).

Con specifico riferimento all’esecuzione forzata, le modalità di conferimento degli incarichi di Custode e/o Professionista delegato alla vendita sono le più varie. Infatti, fermo restando che con la relativa nomina il professionista assurge al rango di ausiliario e che la responsabilità e le attribuzioni che ne discendono sono di natura strettamente personale (delegatus delegare non potest), va notato che alcuni Giudici dell’Esecuzione nominano soltanto professionisti facenti parte di associazioni professionali, in quanto questi possono avvantaggiarsi, specie nella fase iniziale, di servizi comuni ed esperienze più vaste, oltre che – in linea generale – di intuibili economie di scala.

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