I crediti della pubblica amministrazione utili per il documento di regolarità contributiva

Pubblicato il 31 gennaio 2014 La circolare n. 16, del 30 gennaio 2014, dell'Inps fornisce spiegazioni in merito al rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc), qualora la situazione del contribuente presenti debiti contributivi e crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Si precisa che gli istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva nel caso in cui si verifichi la presenza e l'importo di crediti “certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati”.

Si richiama a tal proposito la “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, implementata dell'utilità “Gestione richieste Durc”, appositamente istituita dal Ministero dell'economia e utile alla verifica e al rilascio delle certificazioni del credito pubblica amministrazione.

Dovendo essere l'importo dei crediti certificati almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse edili, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili “dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all'importo dell'eventuale esposizione debitoria accertata", con lo scopo di verificare che la somma dei debiti sia pari almeno al saldo evidenziato dalla Piattaforma.
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