I dati del pc del dipendente non si toccano

Pubblicato il 02 agosto 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18443 depositata il 1° agosto 2013, respinge il ricorso presentato da un datore di lavoro avverso il dipendente addetto all'accettazione di una casa di cura, licenziato per aver utilizzato la rete internet durante l'orario di lavoro, anche se non previsto dalle mansioni cui era adibito, visitando siti religiosi, sindacali e pornografici.

I giudici, nel confermare il giudizio del Tribunale di merito nonché le argomentazioni del Garante, evidenziano come il trattamento dei dati sensibili adottato nei confronti del dipendente fosse eccessivo rispetto alla finalità perseguita, e cioè dimostrare l'illecito utilizzo degli strumenti di lavoro, per il quale sarebbe stato sufficiente provare l'esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento.

Le informazioni di carattere sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro, senza il preventivo consenso del lavoratore, qualora il trattamento sia indispensabile a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Nel caso di specie il requisito dell'indispensabilità non ricorre.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy