I diritti delle invenzioni del lavoratore autonomo

Pubblicato il 17 maggio 2017

Il DDL n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. n. 30/2005.

La norma si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy