I diritti delle invenzioni del lavoratore autonomo

Pubblicato il 17 maggio 2017

Il DDL n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. n. 30/2005.

La norma si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.

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