I “forzati” delle vacanze

Pubblicato il 24 aprile 2006

di giustizia Ue è da tempo impegnata a far chiarezza in merito all’orario di lavoro e alla sua organizzazione. Da ultimo con la sentenza del 6 aprile 2006 (C-124/05), ha affermato che nessuna disposizione nazionale può consentire che, in costanza di lavoro, i giorni di ferie non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un’indennità nel corso di un anno successivo. In altre parole, ha ribadito il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, non solo di quelle relative all’anno in corso ma anche di quelle arretrate. A provocare l’intervento della Corte è stata una controversia sull’interpretazione della norma olandese che ha dato attuazione alla direttiva 39/104/CE. Nel nostro Paese il principio di irrinunciabilità delle ferie è sancito dalla Costituzione (art.36) e dal 2003 vige una norma che prevede un periodo minimo di ferie di quattro settimane che non può essere sostituito dal pagamento di un’indennità, se non alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 10, Dlgs 66/2003).

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