I gravi motivi vanno specificati

Pubblicato il 10 dicembre 2008

La Cassazione, con sentenza n. 15058 del 2008, ha ribadito che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello di abitazione, spetta al conduttore che intenda lasciare anticipatamente l'immobile specificare i gravi motivi, contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978. Il locatore, infatti, deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso è esercitato, “dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell'altra parte del contratto”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy