I lavoratori del ramo d'azienda rilevano ai fini dell'amministrazione straordinaria

Pubblicato il 16 marzo 2013 La sentenza n. 6648/2013 della Corte di Cassazione precisa che fa fede il numero di dipendenti della singola azienda per accedere all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e non il totale dei dipendenti dell'intero gruppo di cui la società fa parte. Non si configura disparità di trattamento, poiché non esiste nella normativa italiana una definizione di grande impresa che trova applicazione in ogni caso ed il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle finalità per le quali di volta in volta attribuisce rilevanza al gruppo di imprese.

Neanche i lavoratori che svolgono la loro prestazione presso il ramo d'azienda in affitto a terzi possono essere computati nella soglia dei duecento lavoratori necessari, nell'ultimo anno, a far scattare la procedura di salvataggio di emergenza dell'impresa, così come previsto dall legge Prodi/bis.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy