I lavoratori del ramo d'azienda rilevano ai fini dell'amministrazione straordinaria

Pubblicato il 16 marzo 2013 La sentenza n. 6648/2013 della Corte di Cassazione precisa che fa fede il numero di dipendenti della singola azienda per accedere all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e non il totale dei dipendenti dell'intero gruppo di cui la società fa parte. Non si configura disparità di trattamento, poiché non esiste nella normativa italiana una definizione di grande impresa che trova applicazione in ogni caso ed il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle finalità per le quali di volta in volta attribuisce rilevanza al gruppo di imprese.

Neanche i lavoratori che svolgono la loro prestazione presso il ramo d'azienda in affitto a terzi possono essere computati nella soglia dei duecento lavoratori necessari, nell'ultimo anno, a far scattare la procedura di salvataggio di emergenza dell'impresa, così come previsto dall legge Prodi/bis.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy