I minimi chiudono i conti Irap

Pubblicato il 28 maggio 2009 L’istante in risoluzione 132/E/2009 di ieri chiede se ai fini Irap debbano applicarsi sui componenti di reddito positivi e negativi di cui si è rinviata la tassazione o la deduzione in ragione delle regole fiscali (cosiddetti “sospesi”), le norme già dettate per l’Irpef. L’Agenzia fiscale richiama, in risposta, l’articolo 1, comma 106, della Finanziaria 2008, per specificare che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi – la cui tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir – “partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro (...) In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”. Ritengono le Entrate che le norma esplichi, quindi, efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP.
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