I movimenti infragruppo non salvano dal crack

Pubblicato il 17 novembre 2008
La Cassazione, con sentenza n. 29546 del 22 ottobre scorso, ha precisato come non sia consentito il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, soprattutto quando questo venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche; tale tipo di trasferimento deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare in quanto le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata non possono rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società all'altra.
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