I mutui estinti in anticipo conservano l’agevolazione

Pubblicato il 15 giugno 2007

Con la circolare n. 6 diffusa ieri, 14 giugno 2007, le Agenzie delle Entrate e del Territorio rettificano l’interpretazione rispetto alla perdita delle agevolazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo. Di conseguenza l’estinzione anticipata, antecedentemente al termine di 18 mesi ed un giorno rispetto alla data in cui è stato stipulato il contratto, non determina il decadimento del trattamento fiscale agevolato attribuito al contratto, ovvero permane l’imposta sostitutiva allo 0.25% o al 2%.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy