I mutui estinti in anticipo conservano l’agevolazione

Pubblicato il 15 giugno 2007

Con la circolare n. 6 diffusa ieri, 14 giugno 2007, le Agenzie delle Entrate e del Territorio rettificano l’interpretazione rispetto alla perdita delle agevolazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo. Di conseguenza l’estinzione anticipata, antecedentemente al termine di 18 mesi ed un giorno rispetto alla data in cui è stato stipulato il contratto, non determina il decadimento del trattamento fiscale agevolato attribuito al contratto, ovvero permane l’imposta sostitutiva allo 0.25% o al 2%.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy