Ici, esenzione ampia

Pubblicato il 21 maggio 2008 L’esenzione Ici, prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. 504/92, presuppone sia l’utilizzo dell’immobile da parte di uno dei soggetti individuati all’art. 87 Tuir, sia la destinazione dello stesso a delle attività identificate. Entrambe dette condizioni devono coesistere onde fruire dell’agevolazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9948/08 che, tra l’altro, estende l’esenzione citata anche al caso in cui la relazione tra l’immobile e il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, in modo che anche il soggetto no profit ha diritto all’esenzione anche se non ha effettivamente utilizzato l’immobile, purché lo stesso sia rimasto nella sua disponibilità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy