Ici, esenzione ampia

Pubblicato il 21 maggio 2008 L’esenzione Ici, prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. 504/92, presuppone sia l’utilizzo dell’immobile da parte di uno dei soggetti individuati all’art. 87 Tuir, sia la destinazione dello stesso a delle attività identificate. Entrambe dette condizioni devono coesistere onde fruire dell’agevolazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9948/08 che, tra l’altro, estende l’esenzione citata anche al caso in cui la relazione tra l’immobile e il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, in modo che anche il soggetto no profit ha diritto all’esenzione anche se non ha effettivamente utilizzato l’immobile, purché lo stesso sia rimasto nella sua disponibilità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy