Ici, esenzione ampia

Pubblicato il 21 maggio 2008 L’esenzione Ici, prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. 504/92, presuppone sia l’utilizzo dell’immobile da parte di uno dei soggetti individuati all’art. 87 Tuir, sia la destinazione dello stesso a delle attività identificate. Entrambe dette condizioni devono coesistere onde fruire dell’agevolazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9948/08 che, tra l’altro, estende l’esenzione citata anche al caso in cui la relazione tra l’immobile e il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, in modo che anche il soggetto no profit ha diritto all’esenzione anche se non ha effettivamente utilizzato l’immobile, purché lo stesso sia rimasto nella sua disponibilità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy