Il bonus arriva a conguaglio

Pubblicato il 29 ottobre 2008

La circolare congiunta n. 59/2008 delle Entrate e del ministero del Lavoro ha esteso il campo di applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% a titolo di Irpef e addizionali per i compensi sugli straordinari e sui premi incentivanti in virtù di quanto stabilito dall’articolo 2 del Dl 93/08, che ha introdotto il suddetto beneficio. Le prime istruzioni sull’argomento sono state fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 49/E del luglio scorso, che è apparsa decisamente più prudente rispetto all’ultimo documento di prassi citato. Pertanto, alcuni datori di lavoro potrebbero non aver applicato, nei mesi precedenti, l’imposta sostitutiva del 10% su alcuni elementi della retribuzione. La circolare 59/E/2008 definisce un campo di applicazione molto più ampio delle norme sulla detassazione degli straordinari, superando l’interpretazione letterale della legge e imponendo di procedere con l’analisi separata delle innumerevoli variabili di cui si compone la busta paga. Nel caso in cui il sostituto d’imposta, pur ricorrendone i presupposti, non ha applicato l’imposta sostitutiva dalla prima erogazione effettuata dopo il 1° luglio 2008, potrà completare la detassazione ricorrendo al conguaglio fiscale alla fine dell’anno. Il lavoratore, invece, può rinunciare alla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, optando per quella ordinaria. Il seguente diritto può essere esercitato presentando al datore di lavoro una richiesta scritta. Il lavoratore è tenuto, inoltre, a comunicare al datore anche l’eventuale assenza dei requisiti per l’applicazione della tassazione agevolata.

Nel primo caso, l’intero ammontare delle somme concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Non essendoci ulteriori chiarimenti in proposito, si ritiene che il datore di lavoro debba far ricorso al conguaglio fiscale e, allo stesso modo, il sostituto d’imposta procederà al conguaglio per sistemare gli effetti derivanti dalla dichiarazione di non spettanza resa dal lavoratore. Se il datore di lavoro non ha applicato l’imposta del 10%, egli dovrà quantificare gli importi che sono stati assoggettati a tassazione ordinaria ma che presentano i requisiti per fruire della riduzione.

Nel caso in cui, invece, è il lavoratore che rinuncia alla tassazione agevolata oppure comunica la non spettanza del beneficio, si dovranno recuperare gli importi sui quali è stato calcolato il 10%, per assoggettarli a tassazione piena, comprese le addizionali Irpef. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere fatto utilizzando il codice tributo 1053, da esporre nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

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