Il bonus ricerca debutta con spese generali a forfait

Pubblicato il 20 maggio 2008 Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 76 del 28 marzo 2008 ha regolamentato l’incentivo introdotto dalla Finanziaria 2007 e poi modificato dalla Manovra per il 2008: tra le attività agevolabili si includono ora i lavori sperimentali e teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche. Dunque, le agevolazioni previste dalla legge n. 196/2006 sono pronte all’uso. Da quest’anno debutta nel quadro RU di Unico 2008 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio consiste in un credito d’imposta a utilizzo automatico: per ottenerlo non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarlo nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, il bonus non concorre a formare il reddito né la base imponibile Irap. Il credito deve essere utilizzato in via prioritaria per i versamenti Ires e Irap relativi al periodo in cui le spese sono state sostenute. Quindi, per le spese sostenute nel 2007, il credito maturato deve essere indicato nel quadro RU di unico 2008 e viene utilizzato per abbattere il debito Ires e Irap dello scorso anno. Se c’è una eccedenza, questa viene usata in compensazione con il modello F24 del mese successivo al termine di presentazione di Unico per il periodo d’imposta al quale si riferisce il credito. Il decreto 76 indica quali sono le attività e i costi ammessi al credito d’imposta e conferma che l’agevolazione prescinde dalla qualificazione dell’attività come ricerca applicata e, quindi, dalla sua capitalizzabilità in bilancio.
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