Il calcolo degli interessi parte dalla domanda

Pubblicato il 11 dicembre 2007

L’Inps, con il messaggio n. 29671/2007, ha ricordato che l’articolo 1, comma 783, della legge 296/2006, ha modificato le regole per calcolare gli interessi sulle prestazioni pensionistiche e temporanee. Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, gli interessi sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione, ovvero alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva, quando la domanda risulti completa di tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari per l’avvio del procedimento. Per le prestazioni non pensionistiche, gli interessi sono calcolati d’ufficio dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda completa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy