Il clandestino deve pagare il biglietto

Pubblicato il 10 giugno 2009
La Cassazione, con sentenza n. 23812 del 9 giugno 2009, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Firenze contro la decisione con cui il Gup, con giudizio abbreviato, aveva assolto un immigrato irregolare che non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento perché non aveva i soldi per acquistare il biglietto aereo per tornare nel suo paese di origine, il Guatemala. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, in particolare, è da considerarsi incensurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui la mancanza dei mezzi economici costituisce giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell'inottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy