Il condono ha effetti per tutti i coobbligati

Pubblicato il 04 settembre 2006

I principi indicati nella sentenza della Corte di Cassazione numero 18008/2006 sono: l’istanza di condono fiscale giova ad ogni coobbligato, anche se l’accertamento per alcuno è definitivo e chi ha presentato la domanda non è più nel mirino dell’amministrazione fiscale perché nei suoi confronti il Fisco ha fatto scadere i termini per la verifica; l’effetto liberatorio del condono non scatta qualora sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o tra gli interessati qualcuno abbia effettuato il pagamento.

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