Il consolidato separa le banche dalle imprese

Pubblicato il 12 settembre 2008 Con la conversione in legge del Dl 112/08 è stata confermata la totale separazione, nell’ambito del consolidato fiscale, del trattamento degli interessi passivi riservato a banche e assicurazioni rispetto a quello delle società industriali e commerciali. Con la modifica all’articolo 96 del Tuir, gli interessi passivi di banche e assicurazioni possono essere dedotti dalla base imponibile Ires e Irap nei limiti del 96% a regime e del 97% con riferimento all’esercizio 2008. La norma prevede, tuttavia, un correttivo che attenuta questo effetto quando i soggetti incisi partecipano al consolidato fiscale. Si stabilisce, infatti, che l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo alle partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti aderenti è integralmente deducibile fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. L’utilizzo del termine “soggetti partecipanti”, utilizzato nel decreto, induce a ritenere che l’applicazione del correttivo possa essere esteso anche alle società non finanziarie partecipanti allo stesso consolidato, per le quali il regime di indeducibilità si basa su presupposti diversi quali, per esempio, il Rol di competenza. Da qui la necessità di specificare con la locuzione “di cui al periodo precedente” solo le banche e le assicurazioni, eliminando così ogni dubbio circa l’impossibilità di trasferire il correttivo per il sistema bancario ad altri soggetti consolidati diversi.
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