Il controllo del giudice nel concordato preventivo

Pubblicato il 05 febbraio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, si esprime in merito alla disciplina del concordato preventivo.

Nel valutare il potere di controllo del giudice, la Corte specifica che il dovere del giudice è limitato alla fattibilità giuridica della proposta di concordato, restando a carico dei creditori la valutazione economica, i rischi inerenti nonché il successo del piano. “Il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

La puntuale informazione dei creditori sugli elementi fondamentali alla formulazione del giudizio di fattibilità è essenziale, rischio il rigetto della domanda.

I giudici analizzano anche la rilevanza e il vincolo dell'indicazione della misura percentuale del soddisfacimento dei creditori, ed escludono che la percentuale di pagamento che viene prospettata da parte del debitore sia vincolante e possa incidere sull'ammissione del concordato.
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